Risoluzione Alternativa delle Controversie:
Rapporto tra Mediazione Familiare e Diritti del fanciullo
Benché siano trascorsi ormai poco più di 30 anni dalla sua creazione, ancora ben poche persone sono a conoscenza dell’esistenza di una Convenzione (e protocolli aggiuntivi) posti a tutela dei diritti riconosciuti ai minorenni. Si tratta della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del lontano 1989, entrata in vigore l’anno successivo, il cui anniversario viene celebrato ogni 20 novembre.
Tra i diversi diritti riconosciuti ai soggetti di età inferiore ai 18 anni alla pari delle persone adulte, sono stati individuati come principi cardini della Convenzione il diritto alla non discriminazione (art. 2), il diritto alla preminenza dell’interesse superiore (art. 3), il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo (art. 6) e il diritto alla partecipazione (art. 12). È proprio in applicazione del combinato disposto di questi principi, dell’art. 9 (sul diritto del minorenne a mantenere rapporti con entrambi i genitori) della Convenzione ONU e dell’art. 13 (sulla priorità riconosciuta alla mediazione per risolvere i conflitti familiari coinvolgendo i minorenni) della Convenzione Europea sull’esercizio dei Diritti dei minori del 1996 che emerge l’importanza della mediazione familiare.
Questo metodo alternativo di risoluzione dei conflitti in ambito familiare è una procedura informale e stragiudiziale che mira a risolvere ogni genere di conflitto creatosi tra i membri di una famiglia, specialmente nelle situazioni di crisi derivanti da una separazione o da un divorzio. In questo contesto il mediatore ha il compito di accompagnare ed assistere le parti nell’istaurazione di una collaborazione durevole verso un accordo che sia soddisfacente per entrambi. Tale compito diventa più elaborato e delicato quando sono presenti anche dei figli minorenni sui quali si riflettono ogni effetto ed aspetto della crisi familiare. È risaputo che la separazione può essere fonte di frustrazione dovuto al sentimento di fallimento e delusione che, spesso nelle separazioni particolarmente conflittuali, i genitori cercano di inibire attraverso il consolidamento del rapporto coi figli. Questo perché in quella fase di grande cambiamento la filiazione appare l’unico legame certo a cui aggrapparsi. Pertanto i genitori fanno ricorso a degli stratagemmi e/o delle campagne denigratorie allo scopo di assicurarsi l’amore esclusivo dei propri figli a danno dell’altro genitore che, volontariamente o meno, finisce per ritrovarsi escluso. Simili situazioni possono causare profonde ferite ed indelebili traumi psico-emotivi che ledono inevitabilmente al benessere dei figli minori coinvolti costretti a compiere una scelta che non li appartiene.
Nelle normali procedure legali di separazione o divorzio simili tensioni tendono ad accentuarsi poiché le parti agiscono principalmente come degli antagonisti in un’ottica di competizione sfociando in una prospettiva di “win-lose” dove sono gli avvocati a stabilire i diritti da rivendicare e un giudice a decidere chi è il vincitore e chi il perdente. Mentre nella mediazione sono le parti stesse a stabilire gli aspetti che ritengono fondamentali per il raggiungimento di una risoluzione concreta e durevole del conflitto che risulti soddisfacente per le due parti. Di fatto la mediazione adotta un approccio del “win-win” dove grazie al supporto del mediatore, designato dalle parti stesse, i genitori arrivano a capire come elaborare la crisi e come collaborare nel migliore dei metodi per evolvere verso una nuova relazione dove pur essendo separati riescono ad operare insieme come genitori per il benessere e l’interesse dei propri figli.
Un altro aspetto fondamentale della mediazione familiare è lo spazio riconosciuto anche alla partecipazione del minorenne ai sensi dell’art. 12 della Convenzione ONU del 1989. In effetti durante la mediazione l’ascolto del minore è un elemento essenziale al fine di capire precisamente come la situazione di crisi viene percepita dal bambino stesso permettendo così anche ai genitori di vivere il conflitto in atto attraverso gli occhi del minore. Tale approccio facilita la consapevolezza dell’impatto della separazione sul minore, aiuta ad individuare l’interesse superiore di quest’ultimo e determina l’elaborazione del piano di affido più adatto ad assicurare il suo benessere. La partecipazione del minore è invece molto limitata nelle procedure legali ove l’ascolto del minorenne è un’eventualità concessa secondo discrezione del giudice e applicato soltanto ai minori di almeno dodici anni.
Benché a mio parere la mediazione familiare rappresenti l’approccio più appropriato per salvaguardare l’interesse del minore e assicurare la partecipazione di quest’ultimo, in rispetto e applicazione dei principi cardini della Convenzione del 1989, purtroppo non è un metodo di risoluzione dei conflitti molto diffuso né molto apprezzato in Italia, probabilmente perché non esiste né un albo professionale per tale figura né una normativa ad hoc. L’unico riferimento legislativo si trova nella L. 54/2006 che oltre ad introdurre per la prima volta l’affidamento congiunto nel sistema giuridico italiano, accenna brevemente alla possibilità per il giudice di invitare le parti a tentare una mediazione familiare. Una lacuna che penso dovrebbe maggiormente preoccupare il Garante Nazionale dei Diritti dell’Infanzia.
Per concludere è bene ricordare che il mediatore familiare è una figura ben diversa da altre due figure introdotte sempre a tutela dell’interesse del minorenne ma che di fatto compiono funzioni del tutto diverse. Si tratta del Curatore speciale e dal Coordinatore familiare.
Il Curatore speciale è una figura introdotta dall’art. 9 della Convenzione Europea del 1996 e disciplinato dall’art. 78 del c.p.c. che, a differenza del mediatore familiare, è nominato dal Giudice con il compito di rappresentare e assistere il minore nelle procedure civili in cui vi è un palese conflitto tra l’interesse sostanziale del minore stesso e quello del suo legittimo rappresentante (ovvero il proprio genitore o tutore).
Il Coordinatore familiare (o detto anche assistente del giudice) è una figura sempre nominata d’ufficio per un periodo predeterminato che, a differenza del mediatore familiare, ha il compito di vegliare al rispetto da parte delle parti (in genere i genitori) delle decisioni di affidamento già assunte o concordate, con la possibilità di quest’ultimo, qualora fosse necessario, di intervenire nell’interesse del minore o autonomamente con potere decisionale o tramite remissione all’autorità giudiziaria per superare eventuali conflitti sopravvenuti nella gestione familiare.
Redatto dalla Dott.ssa Diringbin Sandrine (Specializzata in Diritti del Fanciullo e Esperta mediatrice familiare e scolastica )
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