Amministrazione di Sostegno
L’ordinamento italiano ha introdotto, con la Legge n. 6 del 9 Gennaio 2004, l’Amministrazione di Sostegno.
Trattasi di un istituto volto a fornire protezione e assistenza a quei soggetti che, a causa di una menomazione fisica o psichica, temporanea o permanente, non sono in grado di compiere atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione.
In pratica, lo scopo dell’Amministratore di Sostegno è quello di garantire la protezione giuridica del beneficiario senza limitare in maniera eccessiva la sua capacità di agire.
Difatti, le norme che regolano questo istituto sono molto elastiche e permettono di adattare la protezione alle specifiche necessità del singolo Amministrato.
L’Amministrazione di Sostegno si richiede con ricorso presentato dallo stesso beneficiario o da altri soggetti allo stesso “vicini” come il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado.
La richiesta può, ovviamente, provenire anche da terzi estranei che rivestano particolari ruoli (a titolo esemplificativo, assistenti sociali, pubblico ministero…).
Presentato il ricorso, l’eventuale nomina dell’Amministratore di Sostegno spetta al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.).
Generalmente, il ruolo viene affidato alla persona indicata dal beneficiario oppure a un familiare dello stesso.
In mancanza di idoneità dei soggetti sopracitati, ovvero in caso di specifiche necessità e/o di conflitti familiari, il giudice potrà scegliere l’Amministratore di Sostegno tra gli iscritti in un apposito elenco di professionisti. In linea di massima, si tratta di avvocati/commercialisti.
In ogni caso, la scelta “avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario” (art. 408 c.c.).
L’incarico di Amministratore di Sostegno è, sostanzialmente, gratuito.
Tuttavia, il giudice può, annualmente, liquidare un’equa indennità (soprattutto nei casi in cui il ruolo è ricoperto da professionisti estranei al nucleo familiare).
Tale indennità costituisce una sorta di “compensazione” per il tempo dedicato alla cura dell’Amministrato sottraendolo alla propria attività professionale e l’importo della stessa viene quantificato (dal Giudice Tutelare) in considerazione delle condizioni economiche del beneficiario, nonché, delle attività svolte dall’Amministratore di Sostegno e della complessità della situazione.
L’incarico dell’Amministratore di Sostegno può essere a tempo determinato o indeterminato.
Nel primo caso, è prevista la possibilità di prorogare la nomina prima della scadenza del termine, nel secondo, è, comunque, possibile chiedere la cessazione della misura quando si ritiene che ne siano venuti meno i presupposti della stessa.
In generale, l’Amministratore di Sostegno può compiere solo atti che il Giudice Tutelare ha riservato alla sua competenza (generica o sulla base di specifiche istanze).
L’Amministratore di Sostegno ha, tra l’altro, il compito di presentare al Giudice Tutelare un rendiconto annuale dell’attività di gestione svolta che è preceduto, all’atto del conferimento dell’incarico, dall’inventario dei beni di proprietà del soggetto sottoposto all’Amministrazione di Sostegno.
Lo Studio opera stabilmente nell’ambito delle amministrazioni di sostegno e può fornire consulenza e assistenza in ogni fase delle stesse.