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	<description>Avvocati in Milano</description>
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		<title>Diamanti e Fantasmi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 07:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><strong></p>
<h3>Diamanti e Fantasmi</h3>
<p></strong><br />
L’affermazione è spesso associata al matrimonio, ma, in verità, riguarda soprattutto le caratteristiche che rendono questa pietra la più preziosa tra tutte le gemme del mondo ...</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p>È nota a tutti la celebre frase “<em>un diamante è per sempre</em>”.</p>
<p>L’affermazione è spesso associata al matrimonio, ma, in verità, riguarda soprattutto le caratteristiche che rendono questa pietra la più preziosa tra tutte le gemme del mondo.</p>
<p>In ragione del loro valore, i diamanti vengono considerati, anche, un investimento sicuro “<em>preordinato</em>” a tutelare i risparmi e a garantire il loro valore nel tempo.</p>
<p>Quindi, negli ultimi anni, attraverso i canali bancari, spesso sono stati pubblicizzati “<em>investimenti in diamanti</em>”.</p>
<p>Aderendo a tali proposte, però, tanti risparmiatori si sono trovati in un “<em>sistema</em>” che li ha portati a veder letteralmente volatilizzati i propri risparmi.</p>
<p>In pratica, del tutto inconsapevolmente, molte persone hanno investito i loro denari in un mercato rischioso e ben poco trasparente ritrovandosi con un “<em>pugno di mosche</em>” o, nel migliore dei casi, con diamanti di valore di gran lunga inferiore &#8211; anche del 60/70% &#8211; rispetto al denaro investito per acquistarli (tramite società terze indicate dagli Istituti di Credito “<em>proponenti</em>” poi rivelatesi tutt’altro che solide e/o preventivamente verificate).<br />Nel caso di specie “<em>la fregatura</em>” era rappresentata dal fatto che i diamanti erano venduti ad un prezzo gonfiato e, dunque, già in partenza ben superiore al reale valore di mercato. Ad aggravare il danno (n.d.r. la perdita) il fatto che, al momento di vendere, non è affatto facile per i non addetti ai lavori accedere ad un mercato elitario come quello dei diamanti con il conseguente rischio (quasi inevitabile) di dover svendere ulteriormente le proprie pietre.</p>
<p>E così ai tanti acquirenti di diamanti “<em>da investimento</em>” come purtroppo a volte capita anche a chi confida nel “<em>per sempre</em>” più tradizionale, è rimasta solo la forte sensazione di essere stati “<em>truffati</em>” da soggetti divenuti ormai “<em>fantasmi</em>” (falliti/irraggiungibili/nullatenenti).</p>
<p>In verità, però, in queste vicende, spesso sono ravvisabili diversi profili di responsabilità degli Istituti di Credito “<em>proponenti</em>” con ovvie conseguenze anche da un punto di vista di ristoro del danno economico ingiustamente subito dagli “<em>investitori</em>”.</p>
<p>Dunque, per chi è caduto nella “<em>trappola dell’investimento in diamanti</em>” spesso c’è la possibilità di non andar da solo a caccia di “<em>fantasmi</em>”, ma di affidarsi ad un professionista per veder concretamente tutelati i propri interessi.</p>
<p>Molti, in questo percorso, hanno deciso di affidarsi al nostro Studio che, con la sua esperienza nel settore e grazie all’affiancamento del proprio team di esperti, li ha portati a recuperare l’intero importo investito o, comunque, gran parte di esso occupandosi, anche, della vendita delle pietre medesime.</p></div>
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		<title>ADR &#8211; Alternative Dispute Resolution</title>
		<link>https://www.ballariano.it/2021/08/02/adr-alternative-dispute-resolution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 07:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><strong></p>
<h3>Risoluzione Alternativa delle Controversie</h3>
<p></strong><br />
Benché siano trascorsi ormai poco più di 30 anni dalla sua creazione, ancora ben poche persone sono a conoscenza dell’esistenza di una Convenzione (e protocolli aggiuntivi) ...</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><h1>Risoluzione Alternativa delle Controversie:<br />Rapporto tra Mediazione Familiare e Diritti del fanciullo</h1></div>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p>Benché siano trascorsi ormai poco più di 30 anni dalla sua creazione, ancora ben poche persone sono a conoscenza dell’esistenza di una Convenzione (e protocolli aggiuntivi) posti a tutela dei diritti riconosciuti ai minorenni. Si tratta della <a href="https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx" target="_blank" rel="noopener">Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo</a> del lontano 1989, entrata in vigore l’anno successivo, il cui anniversario viene celebrato ogni 20 novembre.</p>
<p>Tra i diversi diritti riconosciuti ai soggetti di età inferiore ai 18 anni alla pari delle persone adulte, sono stati individuati come principi cardini della Convenzione il diritto alla non discriminazione (art. 2), il diritto alla preminenza dell’interesse superiore (art. 3), il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo (art. 6) e il diritto alla partecipazione (art. 12). È proprio in applicazione del combinato disposto di questi principi, dell’art. 9 (sul diritto del minorenne a mantenere rapporti con entrambi i genitori) della Convenzione ONU e dell’art. 13 (sulla priorità riconosciuta alla mediazione per risolvere i conflitti familiari coinvolgendo i minorenni) della <a href="https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/160" target="_blank" rel="noopener">Convenzione Europea sull’esercizio dei Diritti dei minori</a> del 1996 che emerge l’importanza della mediazione familiare.</p>
<p>Questo metodo alternativo di risoluzione dei conflitti in ambito familiare è una procedura informale e stragiudiziale che mira a risolvere ogni genere di conflitto creatosi tra i membri di una famiglia, specialmente nelle situazioni di crisi derivanti da una separazione o da un divorzio. In questo contesto il mediatore ha il compito di accompagnare ed assistere le parti nell’istaurazione di una collaborazione durevole verso un accordo che sia soddisfacente per entrambi. Tale compito diventa più elaborato e delicato quando sono presenti anche dei figli minorenni sui quali si riflettono ogni effetto ed aspetto della crisi familiare. È risaputo che la separazione può essere fonte di frustrazione dovuto al sentimento di fallimento e delusione che, spesso nelle separazioni particolarmente conflittuali, i genitori cercano di inibire attraverso il consolidamento del rapporto coi figli. Questo perché in quella fase di grande cambiamento la filiazione appare l’unico legame certo a cui aggrapparsi. Pertanto i genitori fanno ricorso a degli stratagemmi e/o delle campagne denigratorie allo scopo di assicurarsi l’amore esclusivo dei propri figli a danno dell’altro genitore che, volontariamente o meno, finisce per ritrovarsi escluso. Simili situazioni possono causare profonde ferite ed indelebili traumi psico-emotivi che ledono inevitabilmente al benessere dei figli minori coinvolti costretti a compiere una scelta che non li appartiene.</p>
<p>Nelle normali procedure legali di separazione o divorzio simili tensioni tendono ad accentuarsi poiché le parti agiscono principalmente come degli antagonisti in un’ottica di competizione sfociando in una prospettiva di “<em>win-lose</em>” dove sono gli avvocati a stabilire i diritti da rivendicare e un giudice a decidere chi è il vincitore e chi il perdente. Mentre nella mediazione sono le parti stesse a stabilire gli aspetti che ritengono fondamentali per il raggiungimento di una risoluzione concreta e durevole del conflitto che risulti soddisfacente per le due parti. Di fatto la mediazione adotta un approccio del “<em>win-win</em>” dove grazie al supporto del mediatore, designato dalle parti stesse, i genitori arrivano a capire come elaborare la crisi e come collaborare nel migliore dei metodi per evolvere verso una nuova relazione dove pur essendo separati riescono ad operare insieme come genitori per il benessere e l’interesse dei propri figli.</p>
<p>Un altro aspetto fondamentale della mediazione familiare è lo spazio riconosciuto anche alla partecipazione del minorenne ai sensi dell’art. 12 della Convenzione ONU del 1989. In effetti durante la mediazione l’ascolto del minore è un elemento essenziale al fine di capire precisamente come la situazione di crisi viene percepita dal bambino stesso permettendo così anche ai genitori di vivere il conflitto in atto attraverso gli occhi del minore. Tale approccio facilita la consapevolezza dell’impatto della separazione sul minore, aiuta ad individuare l’interesse superiore di quest’ultimo e determina l’elaborazione del piano di affido più adatto ad assicurare il suo benessere. La partecipazione del minore è invece molto limitata nelle procedure legali ove l’ascolto del minorenne è un’eventualità concessa secondo discrezione del giudice e applicato soltanto ai minori di almeno dodici anni.</p>
<p>Benché a mio parere la mediazione familiare rappresenti l’approccio più appropriato per salvaguardare l’interesse del minore e assicurare la partecipazione di quest’ultimo, in rispetto e applicazione dei principi cardini della Convenzione del 1989, purtroppo non è un metodo di risoluzione dei conflitti molto diffuso né molto apprezzato in Italia, probabilmente perché non esiste né un albo professionale per tale figura né una normativa ad hoc. L’unico riferimento legislativo si trova nella L. 54/2006 che oltre ad introdurre per la prima volta l’affidamento congiunto nel sistema giuridico italiano, accenna brevemente alla possibilità per il giudice di invitare le parti a tentare una mediazione familiare. Una lacuna che penso dovrebbe maggiormente preoccupare il <a href="https://www.garanteinfanzia.org/" target="_blank" rel="noopener">Garante Nazionale dei Diritti dell’Infanzia</a>.</p>
<p>Per concludere è bene ricordare che il mediatore familiare è una figura ben diversa da altre due figure introdotte sempre a tutela dell’interesse del minorenne ma che di fatto compiono funzioni del tutto diverse. Si tratta del Curatore speciale e dal Coordinatore familiare.</p>
<p>Il Curatore speciale è una figura introdotta dall’art. 9 della Convenzione Europea del 1996 e disciplinato dall’art. 78 del c.p.c. che, a differenza del mediatore familiare, è nominato dal Giudice con il compito di rappresentare e assistere il minore nelle procedure civili in cui vi è un palese conflitto tra l’interesse sostanziale del minore stesso e quello del suo legittimo rappresentante (ovvero il proprio genitore o tutore).</p>
<p>Il Coordinatore familiare (o detto anche assistente del giudice) è una figura sempre nominata d’ufficio per un periodo predeterminato che, a differenza del mediatore familiare, ha il compito di vegliare al rispetto da parte delle parti (in genere i genitori) delle decisioni di affidamento già assunte o concordate, con la possibilità di quest’ultimo, qualora fosse necessario, di intervenire nell’interesse del minore o autonomamente con potere decisionale o tramite remissione all’autorità giudiziaria per superare eventuali conflitti sopravvenuti nella gestione familiare.</p>
<p>Redatto dalla Dott.ssa Diringbin Sandrine (Specializzata in Diritti del Fanciullo e Esperta mediatrice familiare e scolastica )<br />Contattate il nostro studio legale, siamo a disposizione per consigli, chiarimenti e assistenza.</p></div>
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		<title>Amministrazione di Sostegno</title>
		<link>https://www.ballariano.it/2021/08/02/amministrazione-di-sostegno/</link>
		
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		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 07:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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<h3>Amministrazione di Sostegno</h3>
<p></strong><br />
L’ordinamento italiano ha introdotto, con la Legge n. 6 del 9 Gennaio 2004, l’Amministrazione di Sostegno. Trattasi di un istituto volto a fornire protezione e assistenza a quei soggetti che ...</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p>L’ordinamento italiano ha introdotto, con la Legge n. 6 del 9 Gennaio 2004, l’<strong>Amministrazione di Sostegno</strong>.</p>
<p>Trattasi di un istituto volto a fornire protezione e assistenza a quei soggetti che, a causa di una menomazione fisica o psichica, temporanea o permanente, non sono in grado di compiere atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione.</p>
<p>In pratica, lo scopo dell’Amministratore di Sostegno è quello di garantire la protezione giuridica del beneficiario senza limitare in maniera eccessiva la sua capacità di agire.</p>
<p>Difatti, le norme che regolano questo istituto sono molto elastiche e permettono di adattare la protezione alle specifiche necessità del singolo Amministrato.</p>
<p>L’Amministrazione di Sostegno si richiede con ricorso presentato dallo stesso beneficiario o da altri soggetti allo stesso “<em>vicini</em>” come il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado.</p>
<p>La richiesta può, ovviamente, provenire anche da terzi estranei che rivestano particolari ruoli (a titolo esemplificativo, assistenti sociali, pubblico ministero…).</p>
<p>Presentato il ricorso, l’eventuale nomina dell’Amministratore di Sostegno spetta al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.).</p>
<p>Generalmente, il ruolo viene affidato alla persona indicata dal beneficiario oppure a un familiare dello stesso.</p>
<p>In mancanza di idoneità dei soggetti sopracitati, ovvero in caso di specifiche necessità e/o di conflitti familiari, il giudice potrà scegliere l’Amministratore di Sostegno tra gli iscritti in un apposito elenco di professionisti. In linea di massima, si tratta di avvocati/commercialisti.</p>
<p><em>In ogni caso, la scelta “avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario” (art. 408 c.c.).</em></p>
<p>L’incarico di Amministratore di Sostegno è, sostanzialmente, gratuito.</p>
<p>Tuttavia, il giudice può, annualmente, liquidare un’equa indennità (soprattutto nei casi in cui il ruolo è ricoperto da professionisti estranei al nucleo familiare).</p>
<p>Tale indennità costituisce una sorta di “<em>compensazione</em>” per il tempo dedicato alla cura dell’Amministrato sottraendolo alla propria attività professionale e l’importo della stessa viene quantificato (dal Giudice Tutelare) in considerazione delle condizioni economiche del beneficiario, nonché, delle attività svolte dall’Amministratore di Sostegno e della complessità della situazione.</p>
<p>L’incarico dell’Amministratore di Sostegno può essere a tempo determinato o indeterminato.</p>
<p>Nel primo caso, è prevista la possibilità di prorogare la nomina prima della scadenza del termine, nel secondo, è, comunque, possibile chiedere la cessazione della misura quando si ritiene che ne siano venuti meno i presupposti della stessa.</p>
<p>In generale, l’Amministratore di Sostegno può compiere solo atti che il Giudice Tutelare ha riservato alla sua competenza (generica o sulla base di specifiche istanze).</p>
<p>L’Amministratore di Sostegno ha, tra l’altro, il compito di presentare al Giudice Tutelare un rendiconto annuale dell’attività di gestione svolta che è preceduto, all’atto del conferimento dell’incarico, dall’inventario dei beni di proprietà del soggetto sottoposto all’Amministrazione di Sostegno.</p>
<p>Lo Studio opera stabilmente nell’ambito delle amministrazioni di sostegno e può fornire consulenza e assistenza in ogni fase delle stesse.</p></div>
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